Lo Statuto dell'Associazione
ART. 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita con sede in Cuneo, Corso Francia,47, un’Associazione di promozione artistico-culturale che assume la denominazione "CROSIERA – Rete di Associazioni per la cultura" e ha durata illimitata.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, sezioni e uffici di rappresentanza ovunque, in Italia o all’estero.
L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e a criteri di trasparenza amministrativa.
ART. 2 – COMPOSIZIONE
L’associazione CROSIERA – Rete di associazioni per la cultura viene costituita dalle Associazioni:
e dai Sig.
Roberto Negro
Piero Giuseppe Goletto
allo scopo di promuovere la realizzazione di iniziative in campo culturale valorizzando le eccellenze delle Associazioni affiliate e promuovendo la creazione di nuove iniziative.
A tali Associazioni e persone potranno aggiungersene di nuove, in numero illimitato.
ART. 3 – FINALITA’ E AREE DI INTERVENTO
L’Associazione Crosiera – Rete di Associazioni per la cultura intende sostenere l’attività delle Associazioni affiliate, valorizzandone le eccellenze e stimolandole a cooperare nella realizzazione di programmi ed iniziative comuni.
L’attività dell’Associazione Crosiera – Rete di Associazioni per la cultura si rivolge alle Associazioni culturali operanti sul territorio allo scopo di diffondere forme di cultura non limitate al mero consumo di eventi bensì finalizzate alla creazione di cultura ed alla crescita della coscienza individuale e collettiva.
A tale scopo, l’Associazione Crosiera – Rete di Associazioni per la cultura individua le seguenti aree di intervento:
3-a) progettazione e realizzazione di iniziative
3-b) coordinamento tra le Associazioni affiliate alla Crosiera
3-c) supporto operativo
Progettare, realizzare e gestire metodologie e strumenti atti a:
ART. 4 – RAPPORTI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI ED ENTI
L’Associazione Crosiera – Rete di Associazioni per la cultura opera nel pieno rispetto dell’autonomia delle Associazioni affiliate.
Nella salvaguardia della propria autonomia, di quella delle Associazioni affiliate, nonché di quelle Associazioni con cui si intenderà collaborare, l’Associazione instaurerà rapporti di collaborazione, contratti e convenzioni con strutture pubbliche e private, cooperative e società, organi di stampa, televisioni, enti teatrali, ecc. nel comune intento di sviluppare la creazione e la diffusione delle iniziative.
Inoltre l’Associazione si propone come struttura di servizio per tutti quei Circoli e Associazioni che perseguono finalità identiche, o anche parzialmente simili, ai propri scopi sociali.
ART. 5 – SOCI
Il numero dei Soci è illimitato, e all'Associazione possono aderire Associazioni Culturali, nella persona di un loro rappresentante, e cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.
I Soci possono essere: Fondatori, Onorari, Benemeriti, Effettivi, Affiliati, Sostenitori.
Con l’adesione, le Associazioni Culturali assumono il titolo di Associazioni Affiliate. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Crosiera – Rete di Associazioni per la Cultura stabilisce le modalità con cui tale affiliazione va resa pubblica.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo.
Sono Soci Onorari o Benemeriti coloro che vengono designati dal Consiglio Direttivo per il loro prestigio sociale e le loro benemerenze di carattere culturale e/o finanziario verso l’Associazione.
Sono Soci Effettivi tutti coloro che versano le quote sociali.
Sono Soci Affiliati coloro che fanno parte di Enti o Associazioni affiliate e/o associate all’Associazione Crosiera – Rete di Associazioni per la Cultura.
Sono Soci Sostenitori quei Soci che partecipano all’Associazione dando un contributo economico maggiore rispetto a quello previsto per i Soci effettivi.
I Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno parità di diritti, compresi quelli di voto.
Il domicilio degli Associati, ai fini dei rapporti con l’Associazione, si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o la successiva comunicazione scritta.
ART. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI
Per essere ammessi tra i Soci è necessario presentare la domanda al Presidente con l’osservanza delle seguenti modalità:
E’ compito del legale rappresentante, o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale richiesta.
Sono comunque Soci dell'Associazione tutte le persone o gli Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
Sono affiliate tutte le Associazioni che aderiscono in quanto tali all’Associazione Crosiera – Rete di Associazioni per la Cultura.
La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Presidente ratificare tale ammissione entro 30 giorni.
L’iscrizione decorre dalla data di ratifica da parte del Presidente dell’Associazione.
Nel caso la domanda sia respinta, l'interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, nella sua prima convocazione, sentito il parere dell’Assemblea dei Soci.
Qualora si manifestino motivi d’incompatibilità del nuovo Socio con le finalità statutarie e con i regolamenti interni, entro 30 giorni successivi all’iscrizione del Socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia il Collegio dei Probiviri, o in mancanza di questo, l’Assemblea dei Soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI E DEGLI AFFILIATI
Ai fini del presente articolo si definiscono Affiliati gli Associati delle Associazioni affiliate alla Crosiera, nonché i Soci iscritti per conto delle Associazioni e in qualità di persone fisiche.
7-a) diritti degli Affiliati
Gli Affiliati hanno diritto di:
7-b) diritti dei Soci
I Soci, siano essi iscritti per conto delle Associazioni affiliate alla Crosiera ovvero iscritti come persone fisiche, hanno il diritto di:
Ogni Socio ha diritto di recedere dall’appartenenza all’Associazione e di dare le dimissioni dalle cariche sociali.
ART. 8 – DOVERI DEI SOCI
I Soci sono tenuti:
Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito, personale e spontaneo, anche quando sono rese in nome e per conto delle Associazioni aderenti, pertanto non possono essere retribuite né costituiscono rapporto di lavoro.
Possono essere rimborsate ai Soci solo le spese effettivamente sostenute, in base a parametri preventivamente stabiliti e approvati dall’Assemblea.
La quota associativa viene stabilita entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio Direttivo.
I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati tali anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
ART. 9 – RECESSO DEI SOCI
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità; la morosità e l’indegnità verranno sancite dall'Assemblea dei Soci.
I Soci sono espulsi o radiati quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali ovvero quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Gli Associati decadono dalla loro qualità di Socio se non provvedono a versare in tempo utile e nei modi fissati dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo le quote associative.
In attesa della deliberazione definitiva, ove si debba procedere ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il Socio da ogni attività dell'Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I membri decaduti per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota d’iscrizione.
Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci. I Soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.
I Soci possono ricorrere per la riammissione.
ART. 10 - PATRIMONIO SOCIALE
L'Associazione non ha scopo di lucro e vive del proprio lavoro di produzione culturale, singola e comune, di auto-tassazioni volontarie e di donazioni da parte di privati o enti pubblici.
Le risorse economiche dell’Associazione provengono da:
I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Le operazioni finanziarie sono disposte con firma congiunta del Presidente (o del Vicepresidente) e del Segretario.
ART. 11 – EREDITA’, DONAZIONI E LASCITI
L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell’Assemblea dei Soci, che ne determina anche le modalità di utilizzazione.
L’Associazione inoltre può ricevere eredità e legati previa accettazione, con beneficio d’inventario, da parte dell’Assemblea.
In nessun caso possono essere accettate donazioni, eredità o lasciti se vincolati a finalità difformi da quelle statutarie.
ART. 12 – QUOTE SOCIALI
Le somme versate per la tessera, per le quote e i contributi sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
ART. 13 - BILANCIO
L'anno sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale decorre dalla data di stipula dell’atto costitutivo al 31 dicembre 2006.
Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il Bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
Il residuo attivo dei bilanci sarà devoluto per il 15% al fondo di riserva e per il rimanente 85% sarà impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi d’esercizio, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale finché l’Associazione è in vita.
ART. 14 - ASSEMBLEA
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l‘universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea dei Soci delibera in sede ordinaria per:
L’Assemblea dei Soci delibera in sede straordinaria per:
L'Assemblea dei Soci viene convocata in sede straordinaria
I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale comunicazione può avvenire anche con la posta elettronica, purché sia possibile accertare l’avvenuta lettura del messaggio.
In ogni caso deve essere convocata l’Assemblea per:
L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci.
L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui è stata richiesta.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti.
Per l'elezione delle cariche sociali e per tutte le votazioni che riguardano persone, la votazione avverrà a scrutinio segreto. Alla votazione parteciperanno tutti i Soci presenti.
Le votazioni e le elezioni avvengono secondo le norme del regolamento d’applicazione dello Statuto.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
Ogni Socio, indipendentemente dalla sua qualifica, ha diritto ad un voto; i Soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci, di persona o per delega scritta.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo almeno un’ora dopo la prima.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale, raccolto in apposito libro, viene messo a disposizione dei Soci presso la Sede dell’Associazione e diffuso, anche in estratto, sul sito Internet dell’Associazione.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21 C.C.
Ogni Socio può ricevere una sola delega. Qualora ricevesse più deleghe, ha diritto a un voto per sé più uno a valere su una sola delega ricevuta.
ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 consiglieri eletti fra i Soci; dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci e fissa le responsabilità agli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. La sua convocazione può avvenire anche con la posta elettronica, purché sia possibile accertare l’avvenuta lettura del messaggio.
E’ fatto obbligo al Consiglio Direttivo di riunirsi almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo, al rendiconto economico e finanziario ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Decano dei Consiglieri.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni saranno rese note anche sul sito Internet dell’Associazione.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, secondo gli indirizzi fissati dall’Assemblea dei Soci.
Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila il regolamento per il funzionamento della Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.
Favorisce la partecipazione dei Soci alle attività.
Cura la regolare tenuta del Libro Soci.
ART. 16 – PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale, la firma sociale e la gestione patrimoniale. In caso di assenza od impedimento tutte le mansioni spettano al Vicepresidente o al Decano tra i Consiglieri.
Egli ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità delle norme statutarie o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell'Assemblea, firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall'Associazione, sovrintende alla esecuzione di qualsiasi delibera.
E’ sua mansione aprire un conto corrente bancario presso azienda di credito di sua fiducia.
ART. 17- RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA
E’ espressamente ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano con sistemi informatici di videoconferenza o teleconferenza, a patto che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia consentito di intervenire e discutere in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto.
Verificati tali presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trovano (insieme) il Presidente e il Segretario del Consiglio Direttivo, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento.
ART. 18 – MODIFICHE ALLO STATUTO
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
ART. 19- COLLEGIO DEI REVISORI
Il controllo amministrativo e contabile sull’attività di gestione dell’Associazione è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti, composto di due Membri effettivi e di un supplente nominati tra i Soci o tra persone esperte e qualificate dall’Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i suoi Membri il proprio Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i poteri di cui all’art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
Il Collegio dei Revisori dei Conti può agire di propria iniziativa, su richiesta degli altri organi associativi o su richiesta di anche un solo aderente, purché sottoscritta e firmata.
Le ispezioni e i controlli dei Revisori risultano da apposito libro dei verbali, redatto dal Presidente del Collegio medesimo.
I Revisori sono ammessi di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 20- COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, e ha il compito di esaminare e dirimere tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione ovvero tra i suoi organi.
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere:
In materia disciplinare, il Collegio dei Probiviri, dopo attento esame della vicenda e solo dopo l’audizione degli interessati può:
Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. I Probiviri sono rieleggibili.
ART. 21- RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L’Associazione potrà assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonché per responsabilità civile, in capo all’Associazione stessa.
ART. 22- SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell'Assemblea generale, con la maggioranza di almeno due terzi dei Soci votanti, la cui validità è data almeno dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.
In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori per provvedere alla liquidazione del patrimonio sociale. Il saldo attivo, così come il patrimonio residuo non dismesso, sarà destinato con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di promozione sociale che abbiano finalità similari, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALE
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio a quanto sancito dalle norme del Codice Civile.
E’ costituita con sede in Cuneo, Corso Francia,47, un’Associazione di promozione artistico-culturale che assume la denominazione "CROSIERA – Rete di Associazioni per la cultura" e ha durata illimitata.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie, sezioni e uffici di rappresentanza ovunque, in Italia o all’estero.
L’Associazione si basa su norme organizzative ispirate ai principi costituzionali e a criteri di trasparenza amministrativa.
ART. 2 – COMPOSIZIONE
L’associazione CROSIERA – Rete di associazioni per la cultura viene costituita dalle Associazioni:
- Club UNESCO Cuneo, nella persona del suo Presidente sig.ra Boella Cerrato prof.sa Maria
- Associazione “Riveder le Stelle”, nella persona del suo Presidente sig Jolly dott. Luciano
- Associazione “Arvangia”, nella persona del suo Presidente sig Bosca prof. Donato
- Associazione “Gruppo Astrofili Benesi”, nella persona del suo Presidente sig Vacchetta geom. Flavio
- Associazione “Museo della Poesia”, nella persona del suo Presidente sig Canavese GianPaolo
- Fondazione “Peano”, nella persona del suo Presidente sig Peano Roberto
- Associazione “Magau”, nella persona del suo Presidente sig. Lo Nigro Giovanni
e dai Sig.
Roberto Negro
Piero Giuseppe Goletto
allo scopo di promuovere la realizzazione di iniziative in campo culturale valorizzando le eccellenze delle Associazioni affiliate e promuovendo la creazione di nuove iniziative.
A tali Associazioni e persone potranno aggiungersene di nuove, in numero illimitato.
ART. 3 – FINALITA’ E AREE DI INTERVENTO
L’Associazione Crosiera – Rete di Associazioni per la cultura intende sostenere l’attività delle Associazioni affiliate, valorizzandone le eccellenze e stimolandole a cooperare nella realizzazione di programmi ed iniziative comuni.
L’attività dell’Associazione Crosiera – Rete di Associazioni per la cultura si rivolge alle Associazioni culturali operanti sul territorio allo scopo di diffondere forme di cultura non limitate al mero consumo di eventi bensì finalizzate alla creazione di cultura ed alla crescita della coscienza individuale e collettiva.
A tale scopo, l’Associazione Crosiera – Rete di Associazioni per la cultura individua le seguenti aree di intervento:
3-a) progettazione e realizzazione di iniziative
- favorire il lavoro di gruppo tra le Associazioni affiliate, che cooperano tra loro per realizzare iniziative e programmi comuni, con il contributo creativo di ciascuna di loro. L’Associazione Crosiera – Rete di Associazioni per la cultura si adopera affinché le idee presentate da una Associazione siano arricchite e sviluppate con il contributo delle altre partecipanti, per renderle più complete e armoniche;
- promuovere e pubblicizzare le iniziative delle Associazioni affiliate, valorizzandone le capacità e le eccellenze, allo scopo di ampliarne il pubblico e la potenziale cerchia degli Associati.
3-b) coordinamento tra le Associazioni affiliate alla Crosiera
- agevolare l’attività quotidiana delle singole Associazioni attraverso l’ottimizzazione delle risorse e l’utilizzo di eccellenze delle Associazioni affiliate;
- potenziare l’elemento umano, essenziale in ogni fenomeno associativo, dando così voce ai bisogni di comunicazione, di rapporto e di relazione che hanno le persone;
- agevolare lo scambio di esperienze tra le Associazioni affiliate;
- organizzare incontri periodici tra le Associazioni affiliate, allo scopo di coordinare i programmi di iniziativa.
3-c) supporto operativo
Progettare, realizzare e gestire metodologie e strumenti atti a:
- presentare e promuovere le iniziative delle Associazioni affiliate su qualsiasi mezzo di comunicazione esistente o futuro;
- instaurare e promuovere contatti duraturi con gli organi di informazione;
- supportare le singole Associazioni nella gestione operativa quotidiana;
- ottimizzare le risorse logistiche e operative delle Associazioni affiliate;
- promuovere e valorizzare le eccellenze delle Associazioni affiliate;
- supportare i progetti delle Associazioni affiliate;
- documentare le realizzazioni delle Associazioni affiliate.
ART. 4 – RAPPORTI CON LE ALTRE ASSOCIAZIONI ED ENTI
L’Associazione Crosiera – Rete di Associazioni per la cultura opera nel pieno rispetto dell’autonomia delle Associazioni affiliate.
Nella salvaguardia della propria autonomia, di quella delle Associazioni affiliate, nonché di quelle Associazioni con cui si intenderà collaborare, l’Associazione instaurerà rapporti di collaborazione, contratti e convenzioni con strutture pubbliche e private, cooperative e società, organi di stampa, televisioni, enti teatrali, ecc. nel comune intento di sviluppare la creazione e la diffusione delle iniziative.
Inoltre l’Associazione si propone come struttura di servizio per tutti quei Circoli e Associazioni che perseguono finalità identiche, o anche parzialmente simili, ai propri scopi sociali.
ART. 5 – SOCI
Il numero dei Soci è illimitato, e all'Associazione possono aderire Associazioni Culturali, nella persona di un loro rappresentante, e cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.
I Soci possono essere: Fondatori, Onorari, Benemeriti, Effettivi, Affiliati, Sostenitori.
Con l’adesione, le Associazioni Culturali assumono il titolo di Associazioni Affiliate. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Crosiera – Rete di Associazioni per la Cultura stabilisce le modalità con cui tale affiliazione va resa pubblica.
Sono Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo.
Sono Soci Onorari o Benemeriti coloro che vengono designati dal Consiglio Direttivo per il loro prestigio sociale e le loro benemerenze di carattere culturale e/o finanziario verso l’Associazione.
Sono Soci Effettivi tutti coloro che versano le quote sociali.
Sono Soci Affiliati coloro che fanno parte di Enti o Associazioni affiliate e/o associate all’Associazione Crosiera – Rete di Associazioni per la Cultura.
Sono Soci Sostenitori quei Soci che partecipano all’Associazione dando un contributo economico maggiore rispetto a quello previsto per i Soci effettivi.
I Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno parità di diritti, compresi quelli di voto.
Il domicilio degli Associati, ai fini dei rapporti con l’Associazione, si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o la successiva comunicazione scritta.
ART. 6 - AMMISSIONE DEI SOCI
Per essere ammessi tra i Soci è necessario presentare la domanda al Presidente con l’osservanza delle seguenti modalità:
- per le persone fisiche: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- per le Associazioni: indicare denominazione dell’Associazione, sede, generalità del Presidente o del rappresentante designato;
- dichiarare di condividere gli scopi dell’Associazione, di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.
E’ compito del legale rappresentante, o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale richiesta.
Sono comunque Soci dell'Associazione tutte le persone o gli Enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
Sono affiliate tutte le Associazioni che aderiscono in quanto tali all’Associazione Crosiera – Rete di Associazioni per la Cultura.
La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. E' compito del Presidente ratificare tale ammissione entro 30 giorni.
L’iscrizione decorre dalla data di ratifica da parte del Presidente dell’Associazione.
Nel caso la domanda sia respinta, l'interessato può presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, nella sua prima convocazione, sentito il parere dell’Assemblea dei Soci.
Qualora si manifestino motivi d’incompatibilità del nuovo Socio con le finalità statutarie e con i regolamenti interni, entro 30 giorni successivi all’iscrizione del Socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia il Collegio dei Probiviri, o in mancanza di questo, l’Assemblea dei Soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
ART. 7 - DIRITTI DEI SOCI E DEGLI AFFILIATI
Ai fini del presente articolo si definiscono Affiliati gli Associati delle Associazioni affiliate alla Crosiera, nonché i Soci iscritti per conto delle Associazioni e in qualità di persone fisiche.
7-a) diritti degli Affiliati
Gli Affiliati hanno diritto di:
- essere informati sulle attività dell’Associazione;
- partecipare alle attività dell’Associazione e frequentare i locali della stessa;
- contribuire alla realizzazione degli scopi del sodalizio;
- avvalersi dei servizi che l’Associazione metterà a disposizione delle Associazioni partecipanti al sodalizio.
7-b) diritti dei Soci
I Soci, siano essi iscritti per conto delle Associazioni affiliate alla Crosiera ovvero iscritti come persone fisiche, hanno il diritto di:
- a) partecipare alle votazioni in seno alle Assemblee, purché in regola con il pagamento della quota sociale;
- b) votare direttamente o per delega alle Assemblee, per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
- c) svolgere le attività preventivamente concordate nell’interesse dell’Associazione;
- d) accedere alle cariche sociali.
Ogni Socio ha diritto di recedere dall’appartenenza all’Associazione e di dare le dimissioni dalle cariche sociali.
ART. 8 – DOVERI DEI SOCI
I Soci sono tenuti:
- al pagamento della quota sociale o di eventuali quote contributive mensili o con altre periodicità in relazione alle attività dell’Associazione;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- a operare nell’interesse dell’Associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;
- ad impegnarsi attivamente nella vita associativa;
- a utilizzare i servizi che l’Associazione Crosiera – Rete di Associazioni per la Cultura mette a disposizione dei Soci in conformità alle finalità dell’Associazione.
Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito, personale e spontaneo, anche quando sono rese in nome e per conto delle Associazioni aderenti, pertanto non possono essere retribuite né costituiscono rapporto di lavoro.
Possono essere rimborsate ai Soci solo le spese effettivamente sostenute, in base a parametri preventivamente stabiliti e approvati dall’Assemblea.
La quota associativa viene stabilita entro il 30 settembre di ogni anno dal Consiglio Direttivo.
I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 settembre di ogni anno saranno considerati tali anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
ART. 9 – RECESSO DEI SOCI
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità; la morosità e l’indegnità verranno sancite dall'Assemblea dei Soci.
I Soci sono espulsi o radiati quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali ovvero quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
Gli Associati decadono dalla loro qualità di Socio se non provvedono a versare in tempo utile e nei modi fissati dallo Statuto e dal Consiglio Direttivo le quote associative.
In attesa della deliberazione definitiva, ove si debba procedere ad opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il Socio da ogni attività dell'Associazione.
Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I membri decaduti per morosità potranno dietro domanda essere riammessi pagando una nuova quota d’iscrizione.
Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Assemblea dei Soci. I Soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.
I Soci possono ricorrere per la riammissione.
ART. 10 - PATRIMONIO SOCIALE
L'Associazione non ha scopo di lucro e vive del proprio lavoro di produzione culturale, singola e comune, di auto-tassazioni volontarie e di donazioni da parte di privati o enti pubblici.
Le risorse economiche dell’Associazione provengono da:
- contributi degli aderenti (quote associative, contributi volontari);
- contributi dei privati;
- contributi di Enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività di carattere commerciale comunque connesse agli scopi sociali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni
-
rendite di beni mobili o immobili di proprietà dell’Associazione.
Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione da iniziative promozionali. - Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le Leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.
I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Le operazioni finanziarie sono disposte con firma congiunta del Presidente (o del Vicepresidente) e del Segretario.
ART. 11 – EREDITA’, DONAZIONI E LASCITI
L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell’Assemblea dei Soci, che ne determina anche le modalità di utilizzazione.
L’Associazione inoltre può ricevere eredità e legati previa accettazione, con beneficio d’inventario, da parte dell’Assemblea.
In nessun caso possono essere accettate donazioni, eredità o lasciti se vincolati a finalità difformi da quelle statutarie.
ART. 12 – QUOTE SOCIALI
Le somme versate per la tessera, per le quote e i contributi sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
ART. 13 - BILANCIO
L'anno sociale decorre dal 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale decorre dalla data di stipula dell’atto costitutivo al 31 dicembre 2006.
Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il Bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
Il residuo attivo dei bilanci sarà devoluto per il 15% al fondo di riserva e per il rimanente 85% sarà impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e quelle direttamente connesse.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi d’esercizio, delle riserve, dei fondi di gestione e del capitale finché l’Associazione è in vita.
ART. 14 - ASSEMBLEA
L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l‘universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea dei Soci delibera in sede ordinaria per:
- stabilire le strategie e gli indirizzi operativi dell’Associazione: tale delibera esprime la comune volontà di collaborazione tra le Associazioni affiliate, sostanziandone i programmi operativi;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Consiglio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;
- fissare l’importo della quota associativa, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario, nonché la relazione sulla gestione;
- deliberare su qualunque altro argomento venga portato all’attenzione dell’Assemblea.
L’Assemblea dei Soci delibera in sede straordinaria per:
- approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
- decidere riguardo lo scioglimento o la fusione dell’Associazione nonché, nel caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale;
- nominare il liquidatore;
- deliberare circa procedimenti disciplinari e sanzioni nei confronti di Soci;
- deliberare su qualunque altro argomento venga portato all’attenzione dell’Assemblea.
L'Assemblea dei Soci viene convocata in sede straordinaria
- tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei Soci.
I Soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Tale comunicazione può avvenire anche con la posta elettronica, purché sia possibile accertare l’avvenuta lettura del messaggio.
In ogni caso deve essere convocata l’Assemblea per:
- l’approvazione del bilancio preventivo;
- l’approvazione del rendiconto economico e finanziario, accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo sulle attività dell’Associazione;
- la nomina del Consiglio Direttivo;
- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- modificare lo Statuto sociale;
- fissare i limiti ai rimborsi spese.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci.
L'Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui è stata richiesta.
L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti.
Per l'elezione delle cariche sociali e per tutte le votazioni che riguardano persone, la votazione avverrà a scrutinio segreto. Alla votazione parteciperanno tutti i Soci presenti.
Le votazioni e le elezioni avvengono secondo le norme del regolamento d’applicazione dello Statuto.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
Ogni Socio, indipendentemente dalla sua qualifica, ha diritto ad un voto; i Soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene il caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.
In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci, di persona o per delega scritta.
In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo almeno un’ora dopo la prima.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale, raccolto in apposito libro, viene messo a disposizione dei Soci presso la Sede dell’Associazione e diffuso, anche in estratto, sul sito Internet dell’Associazione.
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con maggioranze previste dall'art. 21 C.C.
Ogni Socio può ricevere una sola delega. Qualora ricevesse più deleghe, ha diritto a un voto per sé più uno a valere su una sola delega ricevuta.
ART. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 consiglieri eletti fra i Soci; dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci e fissa le responsabilità agli incarichi degli altri Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. La sua convocazione può avvenire anche con la posta elettronica, purché sia possibile accertare l’avvenuta lettura del messaggio.
E’ fatto obbligo al Consiglio Direttivo di riunirsi almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo, al rendiconto economico e finanziario ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Decano dei Consiglieri.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni saranno rese note anche sul sito Internet dell’Associazione.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, secondo gli indirizzi fissati dall’Assemblea dei Soci.
Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila il regolamento per il funzionamento della Associazione la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati.
Favorisce la partecipazione dei Soci alle attività.
Cura la regolare tenuta del Libro Soci.
ART. 16 – PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza legale, la firma sociale e la gestione patrimoniale. In caso di assenza od impedimento tutte le mansioni spettano al Vicepresidente o al Decano tra i Consiglieri.
Egli ha il compito di convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea in conformità delle norme statutarie o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, fa emettere i mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell'Assemblea, firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall'Associazione, sovrintende alla esecuzione di qualsiasi delibera.
E’ sua mansione aprire un conto corrente bancario presso azienda di credito di sua fiducia.
ART. 17- RIUNIONI IN VIDEO E TELECONFERENZA
E’ espressamente ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano con sistemi informatici di videoconferenza o teleconferenza, a patto che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia consentito di intervenire e discutere in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto.
Verificati tali presupposti, il Consiglio Direttivo si intende tenuto nel luogo ove si trovano (insieme) il Presidente e il Segretario del Consiglio Direttivo, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento.
ART. 18 – MODIFICHE ALLO STATUTO
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell’Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.
ART. 19- COLLEGIO DEI REVISORI
Il controllo amministrativo e contabile sull’attività di gestione dell’Associazione è affidato al Collegio dei Revisori dei Conti, composto di due Membri effettivi e di un supplente nominati tra i Soci o tra persone esperte e qualificate dall’Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i suoi Membri il proprio Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
- verifica la corretta e regolare tenuta delle scritture contabili;
- effettua periodiche verifiche di cassa;
- verifica il bilancio annuale redigendo apposito parere indirizzato al Consiglio Direttivo (di cui dà lettura in Assemblea).
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita i poteri di cui all’art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
Il Collegio dei Revisori dei Conti può agire di propria iniziativa, su richiesta degli altri organi associativi o su richiesta di anche un solo aderente, purché sottoscritta e firmata.
Le ispezioni e i controlli dei Revisori risultano da apposito libro dei verbali, redatto dal Presidente del Collegio medesimo.
I Revisori sono ammessi di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
ART. 20- COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, e ha il compito di esaminare e dirimere tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’Associazione ovvero tra i suoi organi.
Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere:
- in materia disciplinare, su propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio Direttivo;
- in materia di controversie tra gli aderenti;
- in materia di controversie tra gli organi dell’Associazione o tra questi e i Soci.
In materia disciplinare, il Collegio dei Probiviri, dopo attento esame della vicenda e solo dopo l’audizione degli interessati può:
- sospendere dai diritti di Socio fino a un anno, per fatti rilevanti in relazione agli scopi dell’Associazione;
- proporre la decadenza del Socio per morosità non sanata;
- escludere il Socio dall’Associazione ove siano riscontrati fatti che abbiano arrecato danno all’Associazione stessa.
Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. I Probiviri sono rieleggibili.
ART. 21- RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L’Associazione potrà assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, nonché per responsabilità civile, in capo all’Associazione stessa.
ART. 22- SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto da una sessione straordinaria dell'Assemblea generale, con la maggioranza di almeno due terzi dei Soci votanti, la cui validità è data almeno dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.
In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori per provvedere alla liquidazione del patrimonio sociale. Il saldo attivo, così come il patrimonio residuo non dismesso, sarà destinato con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di promozione sociale che abbiano finalità similari, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALE
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio a quanto sancito dalle norme del Codice Civile.